S t a t u t o

Movimento politico «CIVICI MARCHE»

Il nostro statuto si compone di 32 articoli qui di seguito indicati.

Art. 1. Denominazione

La denominazione del Movimento politico con forma giuridica di associazione non riconosciuta è «Civici Marche» (di seguito Movimento).

Art. 2. Contrassegno del Movimento

Il Movimento «Civici Marche» ha un proprio contrassegno con le seguenti caratteristiche: «Picchio verde stilizzato con scritta in stampatello azzurra CIVICI e in verde MARCHE».
Può,
di volta in volta, essere stabilito che il medesimo sia integrato, a seconda dell’utilizzo, su proposta del consiglio direttivo e deliberazione del comitato territoriale, mediante aggiunta di simboli, nomi o diciture all’interno di esso, senza tuttavia che la nuova parte aggiunta venga per questo a costituire permanentemente parte del simbolo stesso.

Art. 3. Scopo del Movimento

«Civici Marche» è un organismo democratico e realmente civico, slegato dagli schemi partitici tradizionali, ideologicamente allargato ad ogni contributo e aperto a tutti i cittadini, movimenti, comitati e liste civiche della Regione Marche; è un Movimento che ha il fine di attuare un programma politico che attingendo ai valori della storia marchigiana, pone alla base della propria azione politica ed istituzionale, i seguenti principi:

  • Difesa del territorio, dell’ambiente, del lavoro e delle identità dei cittadini marchigiani;

  • Visione sociale dell’azione politica improntata ai principi di democrazia, libertà, giustizia, uguaglianza e solidarietà sociale e di tutela dei beni comuni basilari;

  • Reale partecipazione democratica degli iscritti;

  • Pulizia morale ed etica nell’attività politica.

Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono vietate. Le attività del movimento e le sue finalità non sono a scopo di lucro e sono ispirati a principi di pari opportunità tra uomini e donne rispettose dei diritti inviolabili della persona. Il Movimento potrà svolgere qualunque attività affine a quelle sopra elencate e partecipare, con proprie liste, alle competizioni elettorali di ogni livello.

Art. 4. Sede del Movimento

Il Movimento ha sede legale nella Regione Marche, in via Dante Alighieri, 1 ad Apecchio (PU).
L’indirizzo della sede potrà essere trasferito, con delibera del consiglio direttivo.

Art. 5. Iscritti al Movimento

Sono iscritti al Movimento «Civici Marche» i fondatori comparenti nell’atto costitutivo, nonché coloro la cui iscrizione risulti accettata dal consiglio direttivo e siano in regola con il versamento della quota annuale. Possono partecipare al Movimento, secondo modalità definite dal consiglio direttivo, coloro che riterranno di riconoscersi nei suoi valori fondanti, anche come esemplificati all’art. 3 che precede, e che ne condivideranno i programmi elettorali e di funzionamento di volta in volta elaborati e condivisi. Costituisce dovere degli aderenti al Movimento il rispetto del presente statuto e di ogni altra decisione assunta in conformità ad esso, all’atto costitutivo e a qualsiasi altro accordo stipulato per il funzionamento del Movimento e per l’attuazione dei suoi scopi e delle sue finalità, ivi aggiunti gli eventuali accordi da questo stipulati con altri movimenti o formazioni politiche o altri terzi. Il mancato rispetto dei doveri fra gli aderenti può costituire ragione di estromissione dal Movimento, deliberata dal consiglio direttivo.

Art. 6. La partecipazione della donna

Il Movimento riconosce alla donna il proprio fondamentale ruolo nella moderna società. Favorisce pertanto il suo inserimento ad ogni livello, negli organi direttivi del Movimento e nei posti di responsabilità nelle cariche pubbliche, garantendo il pieno rispetto e la dignità della donna.Il Movimento promuove la partecipazione politica delle donne.Favorisce le pari opportunità tra i sessi nelle candidature per le assemblee elettive e favorisce la parità nei suoi organismi dirigenti ed esecutivi prevedendo che nessuno dei due sessi possa essere rappresentato in misura superiore ai due terzi. Promuove inoltre la partecipazione attiva della donne alla politica con il sostegno al movimento femminile. In tale prospettiva il Movimento promuove la costituzione di un movimento femminile composto da tutte le iscritte.

Art. 7. La partecipazione dei giovani

Il Movimento favorisce e segue con particolare interesse ed attenzione l’organizzazione dei gruppi giovanili nell’ambito del Movimento stesso, affinché in essi si sviluppi la coscienza e la cultura politica popolare accompagnate dal più alto senso di responsabilità per la difesa degli inalienabili diritti morali e civili del nostro popolo, della libertà e della democrazia nell’ambito di una ordinata e progredita civiltà europea. Il Movimento promuove la costituzione di un Movimento giovanile composto da tutti gli iscritti che non abbiano ancora compiuto il ventiseiesimo anno di età.

Art. 8. Quota associativa

Gli iscritti, la cui età minima di adesione è di 16 anni, sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale il cui importo è deliberato annualmente dal consiglio direttivo. Tale importo può essere aumentato in relazione ad incarichi elettivi o in istituzioni dell’aderente. Le quote annuali devono essere versate in unica soluzione nei termini stabiliti dal consiglio direttivo. Esse sono dovute per l’intero anno solare in corso, indipendentemente dal momento dell’avvenuta iscrizione da parte dei nuovi aderenti. Gli iscritti di nuova ammissione devono provvedere al quota dovuta contestualmente alla domanda per poter far parte a tutti gli effetti del movimento; la quota verrà restituita in caso di non ammissione al Movimento. Le quote versate non sono in alcun modo ripetibili, né in caso di scioglimento del Movimento, né sono trasmissibili, essendo l’adesione strettamente personale. I dati personali degli iscritti/e sono trattati nell’osservanza delle normative vigenti a tutela della riservatezza dei dati personali in ottemperanza a quanto disposto dal decreto legislativo n. 196/2003, c.d. Codice della privacy, successive modifiche e relative delibere. Saranno pertanto archiviati in armadi chiusi per il cartaceo e in software protetti quelli informatici.

Art. 9. Perdita dello status di iscritto

Lo status di iscritto deve risultare da apposito registro tenuto a cura del consiglio direttivo.Tale status può venir meno per i seguenti motivi: a) in caso di decesso del socio;b) per decadenza e cioè per la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l’ammissione; c) per delibera di esclusione del consiglio direttivo per accertati motivi di incompatibilità, per aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente statuto e degli eventuali regolamenti, per aver arrecato grave pregiudizio o danni morali o materiali al Movimento, per essersi iscritto o essersi presentato alle elezioni in altre formazioni politiche, per morosità nel pagamento delle quote dovute, per interdizione, inabilitazione o condanna del socio per reati gravi in genere, ad eccezione di quelli di natura colposa, per condotta contraria alle leggi e all’ordine pubblico e comunque nei casi previsti all’art. 5; d) per recesso, da notificarsi con lettera raccomandata A.R., al Presidente dell’associazione, o recapitata a mano presso la sede del movimento con efficacia dalla data di ricezione.

L’assunzione di qualsiasi provvedimento di esclusione per i casi contemplati deve essere comunicata all’interessato con lettera raccomandata A.R..L’esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali lo stesso è stato assunto.L’iscritto colpito da provvedimento di esclusione può fare ricorso al Collegio dei probivirientro trenta giorni dalla notifica. La riammissione può essere richiesta solo dopo che siano cessate le cause che hanno determinato l’esclusione. Fermo restando quanto previsto in materia di recesso dal codice civile, nonché il rispetto degli obblighi assunti fino a quel momento nei confronti del Movimento, l’iscritto receduto non potrà vantare alcun diritto in ordine alle attività svolte per la realizzazione anche parziale degli obiettivi del Movimento.

Art. 10. Organi del Movimento

Sono organi del Movimento:
a) il congresso;
b) il consiglio direttivo;
c) il Presidente;
d) il vice Presidente;
e) i coordinamenti territoriali e i relativi coordinatori;
f) il Tesoriere;
g) il Collegio dei probiviri;
h) il collegio dei revisori dei conti.

Art. 11. Il congresso

Il congresso è l’organo plenario e sovrano composto da tutti gli iscritti nel registro tenuto a cura del consiglio direttivo e rappresenta l’universalità degli associati stessi. Le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, vincolano tutti gli aderenti anche se assenti o dissenzienti.

Art. 12. Convocazione del congresso

Il congresso, di norma, è convocato dal Presidente ogni tre anni e provvede alla nomina del Presidente, del collegio dei revisori dei conti e del Collegio dei probiviri.Può essere convocato anche fuori dalla sede sociale purché in territorio italiano. Il congresso può inoltre essere convocato ogni qualvolta il consiglio direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata al consiglio direttivo da almeno un quinto dei tesserati. I congressi sono convocati con avviso contenente l’indicazione del giorno, dell’ora, del luogo dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare spedito ad ogni tesserato mediante lettera, fax o e-mail, all’indirizzo indicato dal tesserato stesso, oppure a mezzo pubblicazione sul sito internet del Movimento almeno sette giorni prima della data fissata. L’avviso di convocazione fissa anche la data per la seconda convocazione, ove del caso.

Art. 13. Deliberazioni del congresso

Le deliberazioni del congresso ordinario e straordinario sono prese in prima convocazione a maggioranza di voti dei presenti, purché essi siano almeno la metà degli aventi diritto al voto. In seconda convocazione le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti, qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni che riguardano eventuali azioni per la loro responsabilità o nelle quali gli stessi siano direttamente coinvolti, i membri del consiglio direttivo non hanno diritto di voto. Non è ammesso il voto per corrispondenza.

Art. 14. Presidenza del congresso e verbalizzazione

Il congresso è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal vice Presidente assistito da un segretario eletto dal congresso stesso.Delle riunioni dei congressi sono redatti processi verbali firmati dal Presidente e dal segretario.

Art. 15. Espressione del voto in congresso

Il congresso vota normalmente per alzata di mano; su decisione del Presidente per argomenti di particolare importanza, in ogni caso ed in via tassativa se si tratta di questioni riguardanti persone, la votazione è effettuata con scrutinio segreto. Il Presidente, in questo caso, propone due scrutatori tra i presenti che vengono nominati dal congresso e incaricati dello svolgimento delle attività connesse al voto e al suo spoglio. È possibile derogare a tale criterio quando si tratti di votazioni in presenza di un unico candidato o di un numero di candidati pari alle cariche disponibili, per cui è ammesso il voto palese per alzata di mano in caso non pervengano richieste di voto segreto.Tale deroga deve essere preventivamente approvata dal congresso con voto palese ad alzata di mano.Seil 20% degli aventi diritto presenti è contrario si procede comunque con scrutinio segreto. Al fine di dare concreta attuazione al principio delle pari opportunità tra i sessi contenuto nell’art. 51 della Costituzione, nelle votazioni all’interno degli organi collegiali, ogni avente diritto al voto può esprimere sino a tre preferenze, in tal caso la terza deve essere di sesso diverso. Allo stesso scopo viene garantita la rappresentanza a raggruppamenti di minoranza nei comitati territoriali del Movimento, ove presenti e superino la soglia del 20% degli aderenti. Al fine di garantire la rappresentanza delle minoranze interne al Movimento, ove presenti, la nomina dei delegati e dei membri proposti per la carica di consigliere avviene con il sistema del voto limitato. Ciascun elettore potrà esprimere la sua preferenza per un numero di candidate o candidati non superiore al 65% di quelli assegnati all’ambito arrotondati per eccesso.

Art. 16. Materie di competenza del congresso

Il congresso in sede ordinaria è chiamato a:
a) approvare o comunque determinare il programma e la linea politica;
b) eleggere il Presidente;
c) eleggere i membri del consiglio direttivo, i membri del collegio dei revisori dei conti e del Collegio dei probiviri;
d) deliberare sulle direttive di ordine generale del Movimento da impartire al consiglio direttivo e sull’attività da esso svolta o da svolgere nei vari settori di competenza;
e) deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Presidente del Movimento;
f) nominare, di volta in volta per ogni adunanza, il segretario del congresso.

In sede straordinaria il congresso:
a) delibera sullo scioglimento dell’associazione;
b) delibera sulle proposte di modifica dello statuto e dell’atto costitutivo;
c) delibera, su proposta del consiglio direttivo, in materia di modifica della denominazione e del simbolo del Movimento;
d) delibera su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Presidente del Movimento;
e) delibera la vendita o l’acquisizione dei beni immobili;
f) delibera in merito alla devoluzione del patrimonio;
g) delibera in merito alle azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori.

I documenti sottoposti all’approvazione del congresso in sede straordinaria e alle lettere e) ed f) in sede ordinaria devono essere recapitati per posta elettronica ovvero per posta ordinaria al socio/iscritto o pubblicati sul sito contestualmente alla convocazione.

Art. 17. Il consiglio direttivo

Il Movimento è retto da un consiglio direttivo composto da un minimo di 5 ad un massimo di 9 membri, oltre il Presidente e i coordinatori territoriali, eletti dal congresso tra i suoi componenti.I membri del consiglio direttivo rimangono in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Art. 18. Sostituzione di membri del consiglio direttivo in corso di mandato

Qualora nel corso del mandato triennale venissero a mancare uno o più membri del consiglio direttivo, gli stessi sono sostituiti dai primi dei non eletti. In mancanza di sostituti, il Presidente nomina i nuovi membri sostituiti. I membri così nominati restano in carica sino alla scadenza del consiglio direttivo in carica. Se la maggioranza dei componenti danno contestualmente le dimissioni o il Presidente rassegna le dimissioni, gli organi decadono ed entro due mesi il Presidente, o in sua assenza il vicepresidente, deve convocare il congresso degli iscritti.

Art. 19. Convocazione degli organi

Il consiglio direttivo è convocato dal Presidente con lettera ordinaria, fax o e-mail da spedirsi all’indirizzo indicato dal singolo componente almeno cinque giorni prima della riunione o, nei casi di urgenza, mediante fax, SMS o e-mail da inviarsi almeno ventiquattro ore prima, contenente l’indicazione di data, ora, luogo della riunione e l’indicazione degli argomenti da trattare. Per la validità delle deliberazioni del consiglio direttivo è richiesta la presenza di almeno la metà dei membri e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti espressi; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione. Delle deliberazioni del consiglio direttivo si redige processo verbale firmato dal Presidente e da un segretario verbalizzante. Nei casi d’urgenza, con la presenza di tutti i membri e per accettazione unanime del consiglio direttivo si può anche decidere la trattazione di argomenti non iscritti all’ordine del giorno. Il Presidente può convocare soggetti non facenti parte del consiglio direttivo che possono partecipare ai lavori senza diritto di voto.

Art. 20. Partecipazione alle sedute del consiglio direttivo

È fatto obbligo ai membri di partecipare alle riunioni del consiglio direttivo. Qualora un membro non partecipi a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo è considerato dimissionario e viene sostituito secondo l’iter di cui all’art. 18.

Art. 21. Riunioni del consiglio direttivo

Il consiglio direttivo si riunisce almeno sei volte all’anno e comunque tutte le volte che il Presidente del Movimento lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei membri. Le sedute del consiglio direttivo sono presiedute dal Presidente del Movimento o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

Art. 22. Materie di competenza del consiglio direttivo

Il consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Movimento, ad eccezione di quanto per legge o statuto sia devoluto alla competenza del congresso.
In particolare il consiglio direttivo:
a) attua la linea politica e il programma del Movimento;
b) propone la partecipazione alle elezioni ad ogni livello, gli accordi con altri movimenti e partiti e predispone le liste e le candidature;
c) delibera sull’ammissione di nuovi tesserati e sulla loro esclusione;
d) delibera le proposte di bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione;
e) propone i regolamenti e le norme per l’organizzazione ed il funzionamento del Movimento;
f) acquista ed aliena beni mobili; accetta eredità e legati; determina l’impiego dei contributi, delle erogazioni e dei mezzi finanziari a disposizione dell’associazione;
g) stabilisce l’ammontare delle quote di adesione al Movimento per i singoli esercizi;
h) sottopone al congresso, dopo appropriata disamina, proposte, segnalazioni, mozioni formulate dagli associati e le modifiche dello statuto;
i) delibera su qualsiasi questione che non sia dal presente statuto espressamente demandata al congresso o ad altri organi.

Art. 23. Il Presidente del Movimento

Il Presidente rappresenta politicamente e legalmente il Movimento nei confronti dei terzi ed in giudizio, con facoltà di nominare all’uopo procuratori alle liti. Egli ha la formale titolarità dell’uso del contrassegno e ne autorizza o concede l’uso su deliberazione favorevole del consiglio direttivo. In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal vicepresidente per tutte le sue funzioni, compreso l’utilizzo del contrassegno per le competizioni politiche nel rispetto del presente statuto. La sottoscrizione degli atti da parte del vicepresidente costituisce attestazione dell’assenza o impedimento del Presidente.
Il Presidente viene eletto dal congresso e sceglie il vice Presidente tra i membri del consiglio direttivo. Rimane in carica tre anni e può essere riconfermato.
Il Presidente:
a) convoca e presiede il congresso e il consiglio direttivo;
b) propone la linea politica del Movimento;
c) provvede all’attuazione delle deliberazioni adottate dagli organi del Movimento, assicurando l’osservanza dello statuto e degli eventuali regolamenti;
d) sottoscrive convenzioni e contratti; e) esercita ogni altra attribuzione a lui deferita da norme di legge;
f) adotta provvedimenti d’urgenza di competenza del consiglio direttivo sottoponendoli alla ratifica dello stesso nella prima seduta utile.

Art. 24. I coordinamenti territoriali

Il Movimento promuove l’articolazione democratica e territoriale, la presenza di entrambi i sessi e il pluralismo come strumenti per la crescita dialettica interna. A questo scopo, per garantire e promuovere in particolare l’articolazione e la rappresentanza territoriale, gli aderenti in base alla provincia di residenza tramite congresso eleggono i propri rappresentanti. Essi sono coordinati da un coordinatore territoriale, e la loro composizione numerica è stabilita in un numero compreso da 3 a 7 (con possibilità di deroga per il sovrannumero) e durano in carica 3 anni.Il coordinatore territoriale sarà scelto dai rappresentanti eletti e dovrà essere uno di questi.I membri del coordinamento territoriale, dopo tre assenze continuative non giustificate, decadono dal proprio ruolo. Le norme di elezione e di funzionamento del coordinamento territoriale e le competenze sono quelle previste per il consiglio direttivo con il vincolo del territorio corrispondente. Il coordinatore territoriale è membro di diritto del consiglio direttivo.

Art. 25. Il Tesoriere

Il Tesoriere viene eletto, su proposta del Presidente, dal consiglio direttivo con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti. Il Tesoriere deve possedere adeguati requisiti di onorabilità e professionalità. Il Tesoriere cura l’organizzazione amministrativa, patrimoniale e contabile del movimento. È preposto allo svolgimento di tutte le attività di rilevanza economica, patrimoniale e finanziaria del Movimento e svolge tale funzione nel rispetto del principio di economicità della gestione, assicurandone l’equilibrio finanziario. Il Tesoriere ha poteri di firma per tutti gli atti inerenti alle proprie funzioni.
A tal fine, in accordo con il Presidente, compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, ivi compresa la prestazione di fideiussioni, avalli e/o altre garanzie nell’interesse del Movimento. Spetta al Tesoriere la responsabilità di predisporre il rendiconto annuale d’esercizio con chiarezza e diligenza, al fine di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, economica e finanziaria del Movimento. Copia del rendiconto annuale di esercizio è resa pubblica secondo le modalità previste dalla normativa in materia di bilancio di movimenti politici. Il Tesoriere dura in carica per tre esercizi e può essere riconfermato. Qualora il Tesoriere non venga nominato, o cessi per qualsiasi motivo e non venga sostituito, le sue funzioni sono assunte dal Presidente del movimento.

Art. 26. Il collegio dei revisori dei conti o il revisore dei conti

Il Movimento può nominare un collegio dei revisori dei conti o un revisore dei conti. Nel caso di nomina di un collegio dei revisori dei conti lo stesso è composto da un Presidente, da due membri effettivi nominati dal congresso, anche tra persone non associate e dotate di specifica competenza in materia contabile e di revisione di bilancio.
Al collegio dei revisori dei conti o al revisore dei conti spetta il compito di:
a) provvedere al riscontro degli atti di gestione;
b) accertare la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili;
c) esaminare il bilancio di previsione, le relative variazioni ed il conto consuntivo, redigendo apposite relazioni;
d) effettuare verifiche di cassa.

La carica di revisore è incompatibile con quella di consigliere ed ha la durata di tre esercizi ed è rinnovabile più volte. I revisori dei conti partecipano al consiglio direttivo che approva il bilancio di previsione e consuntivo, con facoltà di parola e senza diritto di voto.

Art. 27. Collegio dei probiviri

Il Collegio dei probiviri è formato da tre membri eletti a maggioranza dei presenti dal congresso tra i tesserati e resta in carica per tre esercizi. I suoi membri sono eleggibili per non più di due mandati consecutivi. In caso di decesso, incapacità, impedimento o dimissioni di uno dei membri del Collegio dei probiviri lo stesso viene sostituito per cooptazione dal Presidente. Il Collegio dei probiviri definisce inappellabilmente, in qualità di arbitro, tutte le controversie che dovessero sorgere in merito alla posizione dei tesserati o per l’interpretazione delle previsioni dello statuto.

Art. 28. Bilancio e libri sociali

L’esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.Alla fine di ciascun esercizio il Tesoriere procede alla redazione del bilancio consuntivo da presentare per l’approvazione, unitamente al programma economico dell’attività per il nuovo esercizio ed al preventivo delle spese al consiglio direttivo da convocarsi entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio. Il Movimento terrà, a cura del consiglio direttivo, i seguenti documenti: libro verbali dei congressi; libro verbali del consiglio direttivo e comitati territoriali; libro giornale e, se necessario, registri fiscali; libro inventari; libro dei soci. Il bilancio annuale e le informazioni economico-finanziarie sono pubblicate sul sito di «Civici Marche» e devono essere liberamente accessibili a chiunque.

Art. 29. Utili della gestione

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita del Movimento, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

Art. 30. Scioglimento del Movimento

Il Movimento ha durata illimitata. Lo scioglimento del Movimento è deliberato dal congresso che, contestualmente all’atto di scioglimento, nomina uno o più liquidatori che provvederanno alla liquidazione del patrimonio, secondo le norme di legge. Rappresenta causa di scioglimento del Movimento anche l’impossibilità di funzionamento del congresso. In tale caso, ciascuno dei membri del consiglio direttivo potrà chiedere all’autorità competente la nomina del o dei liquidatori. Quanto residuerà, esaurita la liquidazione, viene devoluto ad altro ente o soggetto giuridico non avente scopo di lucro, con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità scelto dal/i liquidatore/i in base alle indicazioni fornite dal congresso e sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 31. Fonti di sostentamento del Movimento e gestione economico finanziaria del Movimento

I mezzi di sostentamento finanziario del Movimento sono i seguenti:
a) le quote ordinarie annuali degli iscritti;
b) i contributi volontari di iscritti, simpatizzanti, di persone che ricoprono cariche elettive rappresentative di movimento, di altri soggetti organizzati;
c) le somme ricevute a norma di legge a titolo di rimborso elettorale; d) ogni altro contributo ricevuto a norma di legge.

Il sostegno dell’attività delle articolazioni territoriali del movimento viene deliberato dal consiglio direttivo tenendo conto del numero degli iscritti, delle singole articolazioni e delle quote e contribuzioni dalle stesse versate, nonché tenendo conto delle consultazioni elettorali o manifestazioni relative al territorio di competenza. Nella deliberazione di assegnazione saranno stabilite le spese ammissibili e le modalità di rendicontazione.

Art. 32. Disposizioni generali e finali

Per la scelta dei candidati alle elezioni di tutti i livelli istituzionali, con regolamento approvato dal consiglio direttivo verranno stabilite le modalità di scelta, di iniziativa e relative eventuali sottoscrizioni in modo tale da garantire e promuovere la massima partecipazione possibile. Secondo le disposizioni del decreto legislativo n. 460/1997, che regolamenta la definizione di ente non commerciale, il Movimento deve far rispettare per quanto riassunto o non presenti negli articoli precedenti dello statuto le seguenti clausole espresse obbligatorie:
a) è fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale del Movimento durante la vita dello stesso, salvo che la distribuzione non sia prevista dalla legge;
b) il consuntivo di gestione elaborato dal consiglio direttivo sarà redatto nella forma di rendiconto economico e finanziario. Lo stesso deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, economica e finanziaria del Movimento, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati;
c) le quote o contributi associativi non sono trasmissibili. Le quote ed i contributi non sono rivalutabili nel tempo.

Per il raggiungimento degli scopi il Movimento può avvalersi, oltre che del volontariato dei soci, dei seguenti mezzi:
a) dell’eventuale assunzione di dipendenti;
b) di eventuali prestazioni professionali o di collaboratori.

Per quanto non previsto dal presente statuto si intendono applicabili le norme di legge vigenti in materia di associazioni e movimenti politici. Competente all’attuazione di ogni obbligo di legge in materia elettorale o relativa alla percezione di contributi, rimborsi elettorali o quant’altro non specificamente previsto è il consiglio direttivo.